Bushido
JUJITSU & BUGEI |
||
lunedi/giovedi |
20:30/22:30 |
|
Considerazioni
In virtù dei nuovi programmi European Bugei Society, che hanno portato una ventata di tradizione e di nuovo senso marziale ci limitiamo a indicare il link al nuovo portale dedicato all'Italia dell'organizzazione. Potrete trovare molte informazioni ed articoli che riguardano la cultura samurai e la storia del popolo Shizen, che ha strutturato lo stile e la spiritualità della Scuola Ogawa Ryu.
BUGEI, KOBUDO & SEMINARI A TEMA |
||
da settembre a maggio ogni prima domenica del mese (indicativamente) |
||
CERIMONIA GIAPPONESE DEL TE' - CHA NO YU (CHADO) |
||
4 date a Primavera |
||
DIFESA PERSONALE |
||
corso temporaneamente sospeso |
date da definire |
|
Considerazioni
Non ha grande importanza ciò da cui proveniamo se la passione ci spinge verso una conoscenza più profonda, ma farà sempre parte di noi come vissuto...
Tutti noi veniamo da esperienze diverse; chi da altre discipline, chi da altri stili di Ju-Jitsu, chi invece non ha mai avvicnato una disciplina marziale o addirittura chi non ha mai preso in considerazione che praticare uno sport qualsiasi è anche confrontarsi con se stessi e non solo sudore e fatica.
La maggiore enfasi dipende solo dalla spinta con cui affrontiamo le nostre prove; molti non temono nulla, mentre altri si sentono talmente impacciati da decidere di abbandonare subito il corso.
Tenersi sul filo di lana ed interessare tutti non è facile per un insegnante; molte persone vengono molto motivate e con le idee chiare, altre arrivano in palestra pensando solo di "fare qualcosa di diverso", ma quello che fa la differenza non è sempre solo l'insegnante.
Nei primi mesi di un princpiante è estremamente importante non solo dipendere da un buon insegnante, ma sentirsi parte di qualcosa, credo che in tal senso l'amalgamarsi nel gruppo e sentirsi bene con i compagni faccia la differenza, almeno finchè sia definita e visibile un'ottica marziale che stabilisca la piena motivazione alla partecipazione ad un corso.
Ju-Jutsu (Dolce-Arte)
Il Jujitsu , l’arte dei Samurai, si pensa risalga ai primordi della codificazione delle Arti Marziali ed è per questo riconosciuta come la progenitrice di delle “Arti Marziali moderne“ come il Judo, il Karate e l’Aikido di cui avrai già sentito parlare.Essendo una disciplina prettamente difensiva, nel Jujitsu viene privilegiata l’efficacia dell’azione, sviluppando le capacità motorie e di equilibrio, al fine di rendere vano ed innocuo ogni tentativo di attacco. Le tecniche di difesa personale vengono eseguite a mani nude anche da attacchi armati: pistola, coltello, bastone, senza però dimenticare la parte tradizionale della disciplina, ovvero i Kata, sequenze figurate individuali e in coppia nelle quali si apprendono l’equilibrio, il movimento e la padronanza dei propri spazi.Attraverso la riunificazione dei fondamenti delle discipline già citate: Judo, Karate, Aikido, AikiJitsu, si arriva ad avere con il patrimonio tecnico del Jujitsu , una solida base sulla quale costruire una “difesa personale” incentrata sulla conoscenza del proprio corpo e della sua “posizione di forza”.
Secoli di storia
La lotta senza armi è senz'altro antica quanto l'uomo e si codifica agli albori delle civiltà.prime testimonianze di lotta corpo a corpo dove viene privilegiato l'uso di calci, pugni, prese e tecniche di soffocamento e di leva articolare, risalgono al 5000 a.c. ed arrivano fino al 2°/3° secolo d.c. in Giappone.contenuto filosofico orientale è imperniato sul principio di opporre armonia e cedevolezza (JU ) alla pura forza e di calare tale concetto in assoluto nel proprio stile di vita al fine di educare, insieme al corpo, anche lo spirito.pratica occidentale cerca di ricalcare, per quanto possibile, tale essenza primaria pur consapevole che le grandi limitazioni dovute a contenuti sociali, storici, culturali e religiosi troppo diversi non favoriscono certo l'esatta pratica della “dolce arte” in tutti i suoi aspetti tradizionali più profondi.italiano nasce nei primi anni del 1900 importato da due marinai italiani provenienti dal Giappone. Viene codificato mediante la creazione di uno stile occidentale intorno al 1946 dal M° Gino Bianchi, figura alla quale ancora oggi si ispira il programma tecnico CONI.per eccellenza di difesa personale, il si offre come splendida base per uno studio veramente accurato della difesa personale a mani nude da attacchi portati anche con armi.
Cha no Yu - Tcha Do - Sado
Dopo molti anni di amicizia e collaborazioni, il gruppo "Bushido" si è onorato di annoverare tra i componenti Piero Muscio (esperto di Tè) e Mauro Biancardi (filo Buddhista) con i quali organizza nel dojo principale la celebrazione della "cerimonia giapponese del Tè" e altri eventi volti alla spiritualità ed al benessere spirituale.
Forti di una amicizia che dura da anni e che nel tempo si è consolidata con una reciproca stima e rispetto, partecipando al progetto benefico per la costruzione di alcuni servizi presso un piccolo villaggio di rifugiati e orfani tibetani nel nord dell'India.
La cerimonia ha il solo scopo di raccogliere fondi per la costruzione di una piccola clinica, un ricovero per anziani e una scuola/convitto per una trentina di bambini, in una zona dove anche il più piccolo aiuto può essere un grande gesto, se non altro per la mancanza assoluta di tutto e le difficoltà per raggiungere la valle ed il centro abitato più vicino.
Maggiori informazioni ed i contatti all'indirizzo: www.teaperte.net
Codice deontologico dell'insegnante di Arti Marziali
Premesso che, compito dell’insegnante di Discipline Orientali è di accompagnare lo studente in un processo di crescita fisica, mentale e spirituale e di reale emancipazione; è indispensabile che nasca fra i due soggetti un rapporto tale da permettere loro una chiara e intelligibile comunicazione, nel rispetto della reciproca libertà. Dovere dell’insegnante è di risolvere ogni sua energia in direzione dell’affrancamento dello studente da qualsiasi tipo di dipendenza e di condizionamento.
Si deduce pertanto che tutti quei comportamenti che tendano a creare nello studente uno stato di subalternità pongono l’insegnante fuori dallo spirito del Codice stesso.
L’insegnante dovrà quindi
• operare con umiltà, prudenza, gradualità, diligenza e competenza ponendosi al servizio dello studente con intenti educativi e didattici;
• adottare un atteggiamento adeguato alla dignità della propria figura professionale;
• acquisire e continuamente aggiornare cognizioni e competenze indispensabili all’esercizio dell’insegnamento;
• non farsi condizionare, nell’insegnamento, dal fattore economico;
• astenersi dall’influenzare opinioni morali, politiche e religiose dello studente;
• osservare il più assoluto riserbo di quanto appreso dallo studente nel corso dell’attività;
• mantenere un comportamento leale e corretto nei confronti di altri insegnanti e di quanto da loro insegnato.
***
...considerazioni personali
Mi permetto di aggiungere che l'insegnante in nessun modo può dare soluzioni pronte all'allievo, il suo intento consiste nel porre il giusto consiglio ove l'allievo troverà difficoltà, indicare la "via" perchè egli possa trovare autonomamente la propria dimensione di essere umano e sentirsi parte di ciò che pratica.
(S.S.) Ass. Bushido Brescia
Arti Marziali e Nonviolenza
Un binomio di difficile gestione e approccio a livello conoscitivo e interpretativo.cinematografia e letteratura hanno fornito in questi ultimi 20 anni, immagini e stereotipi ben definiti in senso decisamente negativo, impedendo divulgazioni veritiere e reali circa la vera essenza di queste discipline, ovvero l'accrescimento culturale, fisico, mentale e disciplinare oltre che didattico proprio dell'Arte., tradizioni, sport, etica comportamentale, rispetto, disciplina, lealtà, applicazione, studio, amicizia, sono tuttora le basi essenziali sulle quali le Arti Marziali fondano i loro princìpi di insegnamento e di pratica.'atleta praticante deve cercare di strutturarsi come giusta ed equilibrata entità mentale e fisica tra stile, potenza, elasticità e coloro che praticano con fatica, àe dedizione possono cercare di elevare accanto al valore fisico e atletico, le qualità morali interiori, la loro statura di civiliè lo spirito, la Via, certo non facile da capire e da seguire, ma proprio per questo incredibilmente affascinante per chi desidera quotidianamente un confronto con se stesso.filosofia comune delle Arti Marziali indica come avversario ideale e irriducibile, noi stessi; vincerci significa poter approdare in nuove dimensioni sconosciute ma sicuramente fondamentali per il miglioramento della qualità della nostra vita interiore, quotidiana e sociale., all'occhio del profano, un contenuto di violenza quanto di fisicità nel contatto con l'avversario, ma comunque fine a se stesso e sempre innescato da meccanismi di salvaguardia della propria incolumità; l'oriente non accoglie il principio del “porgi l'altra guancia”, ma adegua la proporzionalità della reazione rispetto all'attacco ricevuto e sempre ai fini dell'autoconservazione.
“...Grande, comunque, è colui che non si misura, avendo certezza di gloria, vincendo se stesso...”
Autodifesa e Difesa Personale
Il significativo incremento di praticanti del Ju Jitsu deriva anche da un aumento di richiesta di corsi di difesa personale: quale risposta tecnica migliore si può offrire a questa necessità!
Il programma da svolgere è interessante e colpisce per la sua efficacia pratica; prevede ogni tipo di gesto tecnico, comprendendo proiezioni, percosse, leve articolari e tutto quello che serve nel corpo a corpo o nel combattimento a corta distanza.Le tecniche di Ju Jitsu, correttamente insegnate e apprese, costituiscono un valido ed efficace sistema di autodifesa, anche per la loro intrinseca caratteristica di tecniche difensive e quindi di risposta a un’aggressione altrui.
Certo, i Maestri devono trasmettere al principiante i punti fondamentali della pratica e dello studio marziale: si devono evidenziare dunque durante l’insegnamento le caratteristiche etiche e educative della "tradizione degli antichi Ryu" e infondere uno spirito di reciproca collaborazione tra gli allievi per progredire insieme.
L’apprendimento delle tecniche di Ju Jitsu come metodo di autodifesa comporta però un’analisi delle linee di comportamento e di approccio al sistema per certi versi radicalmente differente rispetto alle norme che hanno sempre regolato, e regolano ancora oggi, la pratica di un’arte marziale tradizionale all’interno di un Dojo o, nella nostra cultura occidentale, di una palestra.
Le nuove prospettive offerte dalla richiesta di corsi specificamente destinati alla difesa personale, solo apparentemente in contrasto con lo "spirito" del Ju Jitsu, impongono quindi l’esame di aspetti spesso tralasciati, ma non totalmente estranei alla pratica delle discipline marziali orientali come lo studio di elementi di psicologia e la conoscenza della regolamentazione giuridica dell’utilizzo di tecniche di Ju Jitsu a fini di autodifesa.
Ogni fatto o azione che reca ad altri un danno ingiusto o è contrario a una norma di legge è definito illecito.
Chi commetto un illecito è soggetto a una sanzione: è quindi responsabile, cioè è chiamato a risponderne.
La responsabilità, tanto dell’istruttore di difesa personale quanto del soggetto che utilizza conoscenze particolari per difesa propria o altrui, rileva sia sotto un profilo civile sia sotto un profilo penale.
Nel campo dell’attività di insegnamento delle arti marziali o di tecniche di difesa personale sono rilevanti le norme relative ai reati cosiddetti colposi, ovvero quei fatti dove l’evento dannoso non è voluto ne direttamente o indirettamente: così per esempio l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose.
L’istruttore, o il responsabile del corso, rispondono di tali reati anche a titolo di concorso con chi ha causato direttamente il danno o nel caso in cui abbiano omesso di intervenire al fine di impedire l’evento.
Naturalmente nei reati colposi il giudice deve accertare e valutare, oltre all’efficienza causale del comportamento dell’imputato, anche l’eventuale sussistenza di cause poste in essere dalla vittima.
Altrettanto importante ai fini dell’accertamento della colpa, è individuare se l’azione, o l’omissione, superi il cosiddetto rischio consentito (da valutarsi ad esempio in misura diversa se la tecnica è eseguita durante un corso propedeutico o durante attività agonistica).Una medesima azione potrebbe quindi essere valutata a titolo sia di illecito sportivo, sia di reato colposo o addirittura doloso. Tuttavia la responsabilità è normalmente valutata caso per caso e per escluderla è necessario il rispetto, oltre che delle regole di buon senso e di prudenza, anche di quelle sin qui emanate dalle competenti federazioni sportive.
Nel caso dell’insegnamento di tecniche di difesa personale, considerata l’assenza di specifiche indicazioni tecnico-regolamentari, si rende indispensabile una formazione accurata degli insegnanti.
Specialmente nel caso in cui tra gli allievi di un corso vi siano dei minori, l’istruttore dovrà avere ancora maggiore attenzione in quanto potrebbe essere chiamato a rispondere anche di fatti avvenuti a causa della sua omessa vigilanza(culpa in vigilando).Diversamente i responsabili tecnici e organizzativi del corso hanno una responsabilità non solo in relazione alla culpa in vigilando, ma anche sotto il profilo della "culpa in eligendo" (letteralmente colpa nello scegliere).
Questi rispondono quindi anche del comportamento dell’insegnante inesperto, mantenuto in servizio sebbene la sua manifesta incompetenza e l’altrettanto palese inadeguatezza.L’organizzatore di un corso risponderà a titolo di colpa ove non si attenga alle regole di diligenza e prudenza, scegliendo per esempio un insegnante tecnico senza aver accertato che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale.
Tra i vari casi di esclusione di responsabilità si deve qui ricordare quanto previsto dal nostro Codice Penale rispetto alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.
La responsabilità civile che qui interessa sostanzialmente è quella extracontrattuale, che altro non è che la sanzione dell’illecito civile (ovvero il fatto lesivo di interessi giuridicamente tutelati nella vita di relazione). Il principio generale della responsabilità extracontrattuale è stabilito dall’art. 2043 del Codice Civile:"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Ecco quindi che la sanzione essere la sanzione della responsabilità penale), ma il risarcimento del danno. Accanto al principio generale vi sono particolari figure di illecito che interessano direttamente perchè aggravano la responsabilità per la particolarità del rapporto intercorrente tra il responsabile e l’autore del fatto (art. 2048 c. c.) e per la pericolosità che deve essere riconosciuta all’insegnamento e alla pratica delle arti marziali (art. 2050 c. c.).
In tali casi la legge “presume” la responsabilità, che può essere annullata solo provando il caso fortuito. Ai nostri giorni sta assumendo una rilevanza sempre maggiore anche la cosiddetta “responsabilità oggettiva”, ove il responsabile, pur in mancanza di una colpa specifica, è obbligato a risarcire il danno causato da altri soggetti a lui legati (generalmente) da un rapporto di dipendenza.
L’utilizzo di tecniche di autodifesa è ammesso dal nostro sistema giuridico nei limiti di cui si dirà tra poco. La legge penale Italiana, similmente ad altre, prevede che il cittadino che commenta un fatto normalmente considerato come antigiuridico (e quindi reato), per esempio percosse, lesioni, omicidio, non sia punito per la sua azione, quando questa sia stata commessa nell’esercizio di un proprio diritto.
Le circostanze che “giustificano” un uso di tecniche di difesa (normalmente vietate in considerazione del loro carattere anche potenzialmente lesivo) sono analiticamente riportate nell’art. 52 del Codice Penale che disciplina la difesa legittima:“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
I giudici della Cassazione hanno chiarito negli anni i confini di questa norma. I presupposti essenziali della legittima difesa - giustificazione ammessa nei confronti di tutti i diritti, personali e patrimoniali- sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima.
L’offesa deve essere ingiusta o ingiustificata, prodotta cioè al di fuori di qualsiasi norma che la impone o autorizzi.
Il pericolo (la probabilità del danno) deve essere attuale: l’offesa, quindi, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione di un diritto (vita, incolumità, proprietà, riservatezza).Non è pertanto giustificabile la reazione a un’offesa ormai passata (per esempio, nel caso in cui l’aggressore si sia già dato alla fuga) in quanto rappresenterebbe soltanto una vendetta o rappresaglia, né quantomeno è legittima una reazione a un pericolo futuro, perchè in tal caso potrebbe essere richiesto l’intervento dello Stato e delle Forze dell’Ordine.
Il pericolo non dovrà in ogni caso essere causato volontariamente da chi si difende e pertanto non potrà essere invocata la legittima difesa in caso di rissa, di atteggiamenti di sfida e dove lo scopo concreto è solo quello di offendere l’aggressore.
La reazione deve inoltre essere necessaria e inevitabile, nel senso che chi si difende non ha la possibilità di evitare l’offesa in altra maniera.Infine la difesa deve essere proporzionata all’offesa.
La reazione difensiva deve cioè essere adeguata, facendo riferimento al modo in cui si manifesta l’aggressione, il genere di bene attaccato, l’uso di bene attaccato, l’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio - temporale e personale e, non ultimo, l’abilità dell’aggressore (ma anche dell’aggredito che si difende) di utilizzare tali mezzi.
Nel caso in cui, nell’utilizzo di tecniche di autodifesa, si oltrepasseranno i limiti sopra descritti, chi si difende sarà tenuto a risponderne penalmente a titolo di colpa (art. 55 c. p.: “Quando nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli art. 51 [esercizio di un diritto o adempimento di un dovere], 52 [difesa legittima], 53 [uso legittimo delle armi] e 54 [stato di necessità], si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo”) o addirittura di dolo (quando l’eccesso è previsto e volontario).Le motivazioni giuridiche nella difesa personale.
Nella disciplina dell'autodifesa, l'esigenza giuridica è tutelata nel momento in cui la conoscenza delle tecniche alla base dello studio, e' applicata in maniera dovuta e nella piena legalità.
Ogni atto di forza può essere interpretato come reato, ma la nostra giurisdizione prevede delle discriminanti, intese come "cause oggettive di giustificazione del reato".
Queste discriminanti sono particolari situazioni alla presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe reato, non e' considerato tale perché la legge lo consente.Il nostro metodo di autodifesa e' stato studiato per rientrare nei termini giuridicamente ammissibili.
Esso fornisce ai praticanti la possibilità di limitare i danni in caso di difesa da un’aggressione, in particolare si dovrebbe riuscire ad evitarla per esercitare successivamente una forma di controllo sull'aggressore stesso. A tale scopo e' stato eliminato tutto ciò che presuppone l'applicazione violenta della forza fisica, esaltando invece l'applicazione del principio della flessibilità e della cedevolezza.
In questo modo colui che si difende tramite l'applicazione del metodo, anche sbagliando nel graduare la propria forza, difficilmente potrà causare all'aggressore danni non inquadrabili nel concetto di "proporzionalità" tra difesa ed offesa, che e' alla base del principio della "legittima difesa".
Il metodo prevede, infatti, solo in minima parte la possibilità di avvalersi di tecniche di lancio e percussione e sempre come mezzo di rottura di un'azione offensiva mediante un diversivo, per applicare poi il controllo sull'aggressore.
La "legittima difesa" secondo la legge penale Italiana (art. 52 c.p.).Ogni cittadino può trovarsi in qualsiasi momento a dover affrontare situazioni pericolose e con alto rischio per la propria incolumità fisica.
Queste situazioni possono essere affrontate e risolte con una buona preparazione tecnica e psicofisica.Bisogna tenere conto che ogni azione applicata per difendersi da un’aggressione, contrapponendo la propria forza fisica unitamente alle tecniche studiate in palestra, e' regolamentata dall'art. 52 del c.p. sulla "difesa legittima".
Questa norma definita "permissiva" costituisce, di fatto, un'autorizzazione a commettere un reato sempre che si rientri nel quadro delle condizioni di proporzionalità previste, in quanto riconosce al soggetto aggredito (da una persona in grado di intendere e di volere) il diritto di potersi difendere con azioni normalmente considerate reato, a condizione che ciò è strettamente necessario ed ai soli fini di difesa.In particolare "non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".
Il limite tra l'aver commesso un reato o meno, implica l'esistenza di un'aggressione ingiusta e di una reazione legittima a sua volta vincolata alla necessità di reagire con una "difesa proporzionata all'offesa", benché chi si difende non abbia provocato egli stesso l'aggressione mediante istigazione con gesti o parole.
Requisiti dell'aggressione ingiusta1.
Il soggetto dell'aggressione deve essere una persona.2. L'oggetto dell'aggressione deve essere la lesione di un diritto altrui.3. Il soggetto passivo dell'aggressione può anche essere una terza persona: per questo motivo possiamo invocare la discriminante della legittima difesa se interveniamo per difendere dei diritti altrui.4. L'aggressione al diritto deve necessariamente scaturire da un pericolo concreto di un'offesa attuale, non passata (perché cessando la possibilità della lesione la reazione sarebbe solo una vendetta), ne’futura (perché contro l’eventualità di un’aggressione futura occorre invocare la protezione della preposta autorità di pubblica sicurezza).
Per "attuale" deve perciò intendersi sia un pericolo incombente, che può avere origine da una situazione che se non interrotta potrebbe sfociare in una lesione del diritto, sia un pericolo perdurante, che si ha, quando la lesione e' in corso e possono essere evitati ulteriori sviluppi.5. L'offesa minacciata deve essere ingiusta, cioè ingiustificata e quindi arrecata al di fuori di qualsiasi norma che la impone o l'autorizzi.Requisiti della legittima difesaPer essere legittima, la reazione deve ricadere necessariamente sull'aggressore, devono inoltre ricorrere i seguenti requisiti:
1. La difesa deve essere necessaria. La necessità di difendersi si presenta, quando il soggetto leso non può sottrarsi al pericolo senza offendere l'aggressore (cioè può solo reagire o subire).
2. La difesa deve essere inevitabile. Se oltre alla possibilità di difendersi e quella di subire, esiste una terza possibilità di fuga questa ultima deve essere attuata. In alternativa la reazione non potrebbe più essere giuridicamente giustificata; si potrebbe anzi incorrere nel reato di "giustizia privata".
3. La difesa deve essere proporzionata. Nell'inevitabilità' del difendersi, non può essere arrecata un'offesa più grave di quella provocata inizialmente dall'aggressore.
Pertanto l'interesse dell'aggredito deve essere difeso con il minor danno possibile per l'aggressore. La proporzionalità si ha, quando il male inflitto all'aggressore e' inferiore, uguale o tollerabilmente superiore a quello subito.La necessità, l'inevitabilità' e la proporzionalità saranno eventualmente valutate dal giudice di volta in volta secondo la situazione concreta.
La mancanza di uno di tali requisiti, possono trasformare la legittima difesa in un'offesa ingiustificata.Se in particolare il soggetto attivo e' un esperto di arti marziali, non deve mai dimenticare che la conoscenza di tecniche di autodifesa gli impone una maggiore prudenza nella valutazione dell'eventualità' di reazione e delle tecniche da impiegare nel farlo.
(Fonti varie)